Statuto della Croce Rossa Italiana |
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Costituzione e principi fondamentali1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno
1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n.
1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la
disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre
norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa
recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi
fondamentali:
2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Art. 2. Compiti1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
Art. 3. Servizi delegati1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.
Art. 4. Preparazione del personale e dei soci attivi1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole. 2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.
Art. 5. Natura giuridica1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo per legge.
Art. 6. Personale civile1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. 2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di unita', determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
Art. 7 Emblema1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Art. 8. Celebrazioni della Croce rossa italiana1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.
Art. 9. Categorie di soci1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai
seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche'
in regola con il versamento delle quote associative:
Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonche' la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente. 2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale. 3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale. 4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.
Art. 11. Gratuita' e incompatibilita'1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione. 2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente nazionale. 3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate. 4. L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 12. Elettorato1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale. 2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'. 3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.
Art. 13. Elezioni1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41. 2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario. 3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali. 4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.
Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione. 2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e' disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. 3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556. 4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente. 5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature. 6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2. 7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta consecutivamente. 8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 15. Onorificenze1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa. 2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale. 3. Il regolamento di cui al comma 2, e' sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa. Capo II - OrdinamentoSEZIONE I - Organi
Art. 16 Principi generali1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita'. 2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa. 3. La Croce rossa italiana si articola in:
SEZIONE II - Comitato centrale
Art. 17. Sede e compiti1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti: a) indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a livello nazionale e internazionale; b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto; c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto; d) vigila sull'attivita' dei comitati regionali.
Art. 18. Organi del comitato centrale1. Sono organi del comitato centrale:
Art. 19. Assemblea nazionale1. L'assemblea nazionale e' composta da:
2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche. 3. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due deleghe. 4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.
Art. 20. Compiti dell'assemblea nazionale1. L'assemblea nazionale:
Art. 21. Sessioni dell'assemblea nazionale1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale. 2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
Art. 22. Consiglio direttivo nazionale1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento. 3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni. 4. I componenti non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.
Art. 23. Compiti del consiglio direttivo nazionale1. Il consiglio direttivo nazionale:
2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax. 4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.
Art. 24. Presidente nazionale1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale. 4. Il presidente nazionale:
5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. 6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione. 7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 25. Collegio dei revisori1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza. 2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere
convocati a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo
nazionale dell'Associazione:
3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto. 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso dovuto ai revisori.
Art. 26. Direttore generale1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico. 2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato. 3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a). 4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la costituzione dell'organo di revisione. SEZIONE III - Comitato regionale
Art. 27. C o m p i t i1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati provinciali.
Art. 28. Organi del comitato regionale1. Sono organi del comitato regionale:
Art. 29. Assemblea regionale1. L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. 3. L'assemblea regionale:
Art. 30. Consiglio direttivo regionale1. Il consiglio direttivo regionale e' costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e 6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Il consiglio direttivo regionale:
3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1. 4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti. 5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi. 6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.
Art. 31. Presidente regionale1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche' l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 32. Direttore regionale1. Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica. 2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale. 3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto delle attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. 4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservate all'organo di indirizzo politico. 5. Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale. 6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo. SEZIONE IV - Centri di mobilitazione
Art. 33. Sedi e competenze1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito. 2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente
nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente. SEZIONE V - Comitato provinciale
Art. 34. C o m p i t i1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti. 2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
Art. 35. Organi del comitato provinciale1. Sono organi del comitato provinciale:
Art. 36. Assemblea provinciale1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. 3. L'assemblea provinciale:
Art. 37. Consiglio direttivo provinciale1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
2. Il consiglio direttivo provinciale:
3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.
Art. 38. Presidente provinciale1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni. SEZIONE VI - Comitato locale
Art. 39. Definizione1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti. 2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo. 3. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.
Art. 40. Organi del comitato locale1) Sono organi del comitato locale:
Art. 41. Assemblea locale1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. 2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. 3. L'assemblea locale:
Art. 42. Consiglio direttivo del comitato locale1. Il consiglio direttivo e' composto da:
2. Il consiglio direttivo locale:
3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.
Art. 43. Presidente del comitato locale1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale. 2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 44. Requisiti1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attivita'. 2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato. Capo III - Patrimonio e amministrazione
Art. 45. Patrimonio ed entrate1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste. 2. Costituiscono entrate dell'Associazione:
Art. 46. Ordinamento contabile e finanziario1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate. 5. La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le moda-lita' previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.
Art. 47. Rappresentanza e difesa in giudizio1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi. 2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 48. Regolamenti1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto. 2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti
principi:
3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi
regolamenti:
4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 49. Vigilanza1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal Ministero della salute. 2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti.
Art. 50. Disposizioni transitorie1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi. 2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediati in citta' capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo status di comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati all'assemblea provinciale e regionale. 3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.
Art. 51. Commissariamento1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari. |
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